Art. 19.

      1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica tutela i diritti del pensionato, dell'invalido e dell'anziano e opera affinché non venga attuata alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinione politica o nazionalità.
      2. La Repubblica promuove in sede internazionale gli opportuni accordi con gli altri Stati per garantire e diffondere i princìpi stabiliti dalla presente legge.